Transfrontalieri


CHI È TENUTO ALL'ISCRIZIONE

Sono tenute all'iscrizione all'Albo le imprese che svolgono a titolo professionale le seguenti attività:

CATEGORIA

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

1

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilabili

 

Procedura semplificata ai sensi dell´art. 30, comma 10, del D.Lgs. 5.2.97 n. 22  (Per aziende speciali, consorzi e società di cui all´art. 133 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell´interesse di comuni o consorzi di comuni)

2

Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi art. 33 del D.lgs. 5/2/1997, n.22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo (ABROGATA)

2 – bis

Iscrizione ai sensi dell’art. 212 c. 8 del D. Lgs. 152/2006 (conto proprio)

3

Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi art.33 del D.lgs. 5/2/1997, n.22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo (ABROGATA)

3 – bis

RAEE

4

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi

5

Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

6

Transfrontalieri

7

Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto

8

Intermediazione e commercio di rifiuti

9

Bonifica siti

10

Bonifica siti contenenti amianto




COSA FARE


Per iscriversi all'Albo Gestori Ambientali, occorre il possesso di alcuni requisiti:

 

Requisiti generali

  • Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea
  • Domicilio, residenza, sede o stabile organizzazione in Italia
  • Iscrizione al Registro Imprese, ad eccezione delle ditte individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo


Requisiti morali

  • Non essere in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o concordato preventivo
  • Non essere in stato di interdizione legale, o temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
  • Non aver riportato condanne passate in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena: pena detentiva per reati ambientali, reclusione per un tempo non inferiore ad 1 anno per delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, o la materia tributaria; reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni per qualunque delitto non colposo
  • Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori
  • Non essere sottoposti a misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • Non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 406/98
  • Non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia


Requisiti di idoneità tecnica

  • Qualificazione professionale del Responsabile Tecnico risultante da idoneo titolo di studio, o conseguita con la partecipazione ad appositi corsi di formazione
  • Disponibilità delle attrezzature tecniche necessarie (mezzi d'opera e attrezzature)
  • Adeguata dotazione di personale
  • Eventuale esecuzione di opere o svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione

Requisiti di capacità finanziaria
  • La copertura finanziaria dell'impresa può essere dimostrata attraverso la presentazione della documentazione contabile dell'impresa, come i bilanci e le denunce IVA, o mediante apposite certificazioni bancarie e/o assicurative.

Il D.M. 120/2014 prevede l'iscrizione in:

  • Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
  • Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
  • Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;

Con la deliberazione n. 6 del 12 dicembre 2012, per la sola categoria 1, è aggiunta la attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) di cui al paragrafo 4.2 dell’all.1 al DM 8 aprile 2008, modificato con D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25).

 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE

 


Ai  fini della “ricevibilità” dell’istanza di iscrizione/rinnovo in categoria 1-4-5, i documenti necessari sono:


Modello domanda in marca da bollo, firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;

Fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale/i rappresentante;

Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del titolare/legale rappresentante dell’impresa;

Dichiarazione Allegato A con la quale il titolare/legale rappresentante dell'impresa attesta la presenza dei soggetti destinatari delle verifiche antimafia ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 159/201; solo nel caso di rinnovo dell'iscrizione all'Albo: aggiungere dichiarazione Allegato B con la quale ogni soggetto destinatario delle verifiche antimafia (art. 85, d.lgs. 159/2011) attesta la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione (art. 67, d.lgs. 159/2011)

Modello RT: un modello R.T. per ogni Responsabile Tecnico dell’impresa con l’indicazione delle categorie per le quali viene assunto l’incarico;

Fotocopia di un documento di identità del/dei Responsabile/i Tecnico/i;

Autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del titolo di studio del Responsabile Tecnico; autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del certificato di partecipazione al corso di formazione per Responsabile Tecnico;

Dimostrazione sulla dotazione minima veicoli e personale così come indicato nella deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 (vedi Allegati A, B, C, E);

Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del Responsabile Tecnico;

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’attività svolta in qualità di responsabile tecnico corredata da dichiarazione di compatibilità dell’incarico presso più imprese;

Attestazione relativa all’idoneità tecnica dei veicoli ai sensi dell’art. 15, comma 3, lettera a) del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 (siglata in ogni pagina e firmata dove si dichiara l’idoneità dei veicoli e nell’ultima pagina degli allegati);

Copia conforme all’originale fronte/retro delle carte di circolazione;
Certificati di proprietà e, qualora i veicoli non siano di proprietà dell’impresa o tenuti in usufrutto o in leasing (tali forme di disponibilità sono annotate sulle carte di circolazione), copia/e dei contratti di acquisto con patto di riservato dominio o di locazione senza conducente o di comodato senza conducente;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la dotazione minima di addetti per veicolo firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
Indicazione del numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e/o copia delle licenze per l’autotrasporto di cose in conto proprio per ciascun veicolo;
Indicazione del numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada istituito ai sensi del regolamento (Ce) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, oppure, per le imprese e egli enti la cui attività di trasporto non rientra nel campo di applicazione dello stesso Regolamento, il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa;
Documentazione relativa alla dimostrazione della capacità finanziaria (documenti che comprovino le potenzialità economico-finanziarie dell’impresa). Il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di euro novemila per il primo veicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo;
Pagamento dei diritti di segreteria;

 

Limitatamente all’attività di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, lettera cc) del D.Lgs.152/2006

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal Responsabile Tecnico dell’impresa relativa all’avvenuta formazione degli addetti e alla tenuta dei relativi registri, secondo lo schema di cui all’allegato 2C della deliberazione del C.N. del 29 luglio 2008, n. 2.

 

 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE  richiesta dall’ufficio successivamente alla presentazione dell’istanza:
Garanzia finanziaria solo per l’iscrizione in categoria 5 e 1 (nel caso di trasporto di rifiuti urbani pericolosi);
Marche da bollo per l’emissione del provvedimento;
Tassa di Concessione Governativa pari a Euro 168,00. Le cooperative sociali (D.P.R. 642/72) sono esenti dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa. Il pagamento potrà essere effettuato  direttamente sul c.c.p. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara oppure  con bonifico (tramite banca o posta) effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara Codice IBAN:  IT25I0760103200000000008003, indicando nella causale il codice fiscale dell’impresa. In quest'ultima eventualità è necessario indicare il Codice Riferimento Operazione – CRO che comprova l'avvenuto versamento;

Pagamento diritto annuale di iscrizione. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.

 

GARANZIE FINANZIARIE: vengono richieste all'impresa dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione o rinnovo e con la comunicazione di accoglimento. Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione l´impresa è tenuta a presentare alla Sezione regionale una garanzia finanziaria a favore dello Stato (beneficiario Ministero dell´Ambiente).

Le fideiussioni possono essere prestate da Assicurazioni o Istituti bancari, mentre non sono accettabili contratti sottoscritti con società finanziarie.

L’iscrizione, o il rinnovo dell’iscrizione, nella categoria 1 è subordinata alla prestazione di garanzia finanziaria solo se l’impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi. Come nel caso delle imprese iscritte per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi, si applica la disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato con D.M. 23 aprile 1999, sulla base delle quantità annue di rifiuti urbani pericolosi che si intendono gestire e che l’impresa dovrà dichiarare con la domanda d’iscrizione (si veda schema suindicato relativo alla categoria 5).

Il decreto amplia gli incentivi per le imprese che hanno adottato un sistema di gestione ambientale (SGA), che può rispondere a due normative di riferimento:
• ISO 14001:2004 (con diffusione internazionale): 40%
• REGOLAMENTO CE 761/2001 denominato “EMAS”, acronimo di Eco-Management Audit Scheme (con diffusione europea): 50%.

Svincolo delle polizze
L’art. 3 delle condizioni che regolano il rapporto tra la società e il ministero di cui al  D.M. 8/10/1996, prevede che alla scadenza dell’iscrizione la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa. Pertanto, non è più necessaria la delibera della Sezione regionale per lo svincolo delle polizze fidejussorie.

SOSTITUZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA
La garanzia finanziaria può essere sostituita solo nel caso in cui l'impresa intenda rivolgersi ad un altro istituto bancario o società assicurativa. In questo caso nel testo della fideiussione occorre specificare:
che la nuova fideiussione sostituisce la precedente fino alla scadenza prevista dalla vecchia fideiussione.
se l'istituto bancario/assicurativo si fa carico o no del periodo pregresso.

Se  il nuovo istituto bancario/assicurativo si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene subito svincolata. Se il nuovo istituto  bancario/assicurativo non si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene revocata, ma resta efficace e vincolata per altri due anni.

DURATA DELL'ISCRIZIONE
L'iscrizione ha durata quinquennale


REVISIONE DELL'ISCRIZIONE
Le imprese iscritte sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. La documentazione deve essere presentata con le stesse formalità della domanda di iscrizione, sei mesi prima della scadenza.


VARIAZIONI DELL’ISCRIZIONE
Le imprese sono tenute a comunicare alla Sezione Regionale, entro 30 giorni dal loro verificarsi (art. 18, DM. n. 120/2014), ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo (es. responsabile tecnico, classe dimensionale, veicoli, cancellazione in uno o più categorie dell'Albo,ecc.). L’ inosservanza dell’obbligo di presentazione delle eventuali variazioni entro il termine suddetto comporta la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione (art. 19 DM. n. 120/2014).

L’impresa deve comunicare le variazioni compilando l’apposito modulo, corredato dalla documentazione, ove prevista, in relazione al tipo di variazione (es. cambio del responsabile tecnico deve essere compilato il modello intercalare RT, inserimento veicoli dovrà essere presentata la perizia, ecc.).  Nel modello di variazione sono già suggerite le tipologie di variazione che devono essere comunicate all’Albo.

Vengono effettuate d'ufficio, e sono escluse dall'obbligo di comunicazione, le variazioni di:
•  ragione e denominazione sociale
•  sede legale
•  legali rappresentanti

Si ricorda che l'istanza sia di variazione che di cancellazione dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i e da una marca da bollo del valore corrente.

TRASFERIMENTO INTERREGIONALE DELLA SEDE LEGALE
I trasferimenti nella o dalla Sezione Regionale della Campania vengono gestiti d'ufficio secondo le modalità indicate nella Circolare del Comitato Nazionale n. 349 del 08/03/2013.


CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Le imprese iscritte possono richiedere la cancellazione dall’Albo, entro il 31 dicembre, con effetto dall’anno successivo utilizzando l'apposito modulo. La cancellazione dall’Albo deve essere comunicata alla sezione regionale anche nel caso di cessazione dell’attività già comunicata al Registro Imprese.

Inoltre le imprese sono cancellate dall’Albo con provvedimento della Sezione regionale quando:
a) vengono a mancare uno o più i requisiti di cui all’art. 10 del D.M. 120/2014
b) vengono cancellate dal registro delle imprese
c) siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali
d) qualora l'impresa, a seguito di provvedimento di sospensione emanato dalla Sezione, non provveda a conformare l’attività o i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine individuato dalla Sezione medesima.

 

 

MODULISTICA

Allegati integrativi istanza Centri di Raccolta

Allegato A dotazione minima veicoli e personale ctg. 1

Allegato B dotazione minima veicoli e personale cat. 1 per lo svolgimento dei singoli servizi

Allegato C dotazione minima vecioli e personale per lo spazzamento meccanizzato

Allegato E dotazione minima veicoli e personale ctg. 4 e 5

Attestazione relativa all’idoneità tecnica dei veicoli

Atto notorio variazione mezzi

Autocertificazione antimafia Allegato B

CER non pericolosi

CER pericolosi

Dichiarazione conformità copie

Dichiarazione di compatibilità incarico svolto RT CTG. 1 4 e 5

Dichiarazione dotazione minima veicoli e personale cat. 1

Dichiarazione dotazione minima veicoli e personale cat. 4 e 5

Modello domanda di iscrizione cat. 1, 4, 5, 8, 9, 10

Modello domanda di rinnovo cat. 1, 4, 5, 8, 9 , 10

Modello fideiussione ctg. 1 e 5

Modello Intercalare RT

Modello variazione ctg. 1, 4, 5, 8, 9, 10

Requisiti minimi del Responsabile Tecnico per le categorie 1, 4 e 5

Requisiti soggettivi del legale rappresentante

Requisiti soggettivi del RT

SubAllegato A dotazione minima veicoli e personale cat. 1

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

Decreto Ministero dell'Ambiente 3 giugno 2014 n. 120

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

 

Decreto Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996, allegato 1, modificato dal decreto 23 aprile 1999

Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti

Contratto di fideiussione categorie 1- 5     

(allegato 1, decreto Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996, aggiornato al decreto legislativo 152/2006)


Circolare Comitato Nazionale Albo n. 1000 del 7 agosto 2006

Modalità di presentazione della richiesta di riduzione degli importi delle garanzie finanziarie

 

Circolare Comitato Nazionale Albo n. 1963 del 29 dicembre 2006
Chiarimenti riguardo la riduzione degli importi delle garanzie finanziarie

 

Articolo 212, comma 10, decreto legislativo 152/2006, come modificato dall'articolo 25, decreto legislativo 205/2010
riduzione degli importi delle garanzie finanziarie 

 

Circolare Comitato Nazionale Albo n. 240 del 9 febbraio 2011 
Applicazione disposizioni decreto legislativo  3 dicembre 2010, n. 205

 

 

Il D.M. 120/14 prevede l'iscrizione per i Consorzi di comuni, aziende speciali e società di cui all´art. 113 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, se operano esclusivamente per il proprio indotto per quanto concerne i rifiuti urbani.
La comunicazione d´inizio attività deve essere presentata dal consorzio di comuni o dal comune capofila nel cui interesse è svolta l´attività (anche quando si tratta di aziende speciali o società di cui all´art. 113 del D.Lgs.18.8.2000 n.267).

 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE
Ai  fini della “ricevibilità” dell’istanza di iscrizione/rinnovo in categoria 1 semplificata, i documento necessari sono:


Comunicazione di inizio attività in marca da bollo, firmato dal sindaco o da uno dei sindaci dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l’attività;

Fotocopia di un documento di identità del sindaco firmatario;

Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del titolare/legale rappresentante dell’impresa;
Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante dell’impresa;

Modello RT: un modello R.T. per ogni Responsabile Tecnico dell’impresa con l’indicazione delle categorie per le quali viene assunto l’incarico;
Fotocopia di un documento di identità del/dei Responsabile/i Tecnico/i;

Autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del titolo di studio del Responsabile Tecnico; autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del certificato di partecipazione al corso di formazione per Responsabile Tecnico;
Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del Responsabile Tecnico;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’attività svolta in qualità di responsabile tecnico corredata da dichiarazione di compatibilità dell’incarico presso più imprese;
Dichiarazione a firma del sindaco o da uno dei sindaci dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l’attività da cui si evincano gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto conto anche delle modalità di effettuazione del trasporto;
Copia conforme all’originale fronte/retro delle carte di circolazione;
Certificati di proprietà e, qualora i veicoli non siano di proprietà dell’impresa o tenuti in usufrutto o in leasing (tali forme di disponibilità sono annotate sulle carte di circolazione), copia/e dei contratti di acquisto con patto di riservato dominio o di locazione senza conducente o di comodato senza conducente;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la dotazione minima di addetti per veicolo firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
Indicazione del numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e/o copia delle licenze per l’autotrasporto di cose in conto proprio per ciascun veicolo;
Indicazione del numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada istituito ai sensi del regolamento (Ce) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, oppure, per le imprese e egli enti la cui attività di trasporto non rientra nel campo di applicazione dello stesso Regolamento, il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa;
Documentazione relativa alla dimostrazione della capacità finanziaria o dichiarazione del possesso della capacità finanziaria a firma del sindaco o da uno dei sindaci dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l’attività;
Pagamento dei diritti di segreteria.


Limitatamente all’attività di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, lettera cc) del D.Lgs.152/2006

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal Responsabile Tecnico dell’impresa relativa all’avvenuta formazione degli addetti e alla tenuta dei relativi registri, secondo lo schema di cui all’allegato 2c della deliberazione del C.N. del 29 luglio 2008, n. 2.

 

 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

 

Marche da bollo per l’emissione del provvedimento

Tassa di Concessione Governativa pari a Euro 168,00. Le cooperative sociali (D.P.R. 642/72) sono esenti dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa. Il pagamento potrà essere effettuato  direttamente sul c.c.p. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara oppure  con bonifico (tramite banca o posta) effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara Codice IBAN:  IT25I0760103200000000008003, indicando nella causale il codice fiscale dell’impresa. In quest'ultima eventualità è necessario indicare il Codice Riferimento Operazione – CRO che comprova l'avvenuto versamento.

DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione ha durata quinquennale

REVISIONE DELL'ISCRIZIONE
Le imprese iscritte sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti.

La documentazione deve essere presentata con le stesse formalità della domanda di iscrizione.

VARIAZIONI DELL’ISCRIZIONE
Le imprese sono tenute a comunicare alla Sezione Regionale, entro 30 giorni dal loro verificarsi (art. 18, D.M. n. 120/14), ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo (es. responsabile tecnico, classe dimensionale, veicoli, ecc.). L’ inosservanza dell’obbligo di presentazione delle eventuali variazioni entro il termine suddetto comporta la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione (art. 19 D.M. n. 120/2014).
L’impresa deve comunicare le variazioni compilando l’apposito modulo, corredato dalla documentazione, ove prevista, in relazione al tipo di variazione (es. cambio del responsabile tecnico deve essere compilato il modello intercalare RT, inserimento veicoli dovrà essere presentata la dichiarazione del Sindaco o del Presidente del Consorzio, ecc.)
Vengono effettuate d'ufficio, e sono escluse dall'obbligo di comunicazione, le variazioni di:
• ragione e denominazione sociale
•  sede legale
•  legali rappresentanti

Si ricorda che l'istanza sia di variazione che di cancellazione dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i e da una marca da bollo del valore corrente.

 

CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Le imprese iscritte possono richiedere la cancellazione dall’Albo, entro il 31 dicembre, con effetto dall’anno successivo utilizzando l'apposito modulo. La cancellazione dall’Albo deve essere comunicata alla sezione regionale anche nel caso di cessazione dell’attività già comunicata al Registro Imprese.

Inoltre le imprese sono cancellate dall’Albo con provvedimento della Sezione regionale quando:
a) vengono a mancare uno o più i requisiti di cui all’art. 10 del D.M. 406/98
b) vengono cancellate dal registro delle imprese
c) siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali
d) qualora l'impresa, a seguito di provvedimento di sospensione emanato dalla Sezione, non provveda a conformare l’attività o i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine individuato dalla Sezione medesima.

 

 

MODULISTICA

 

Allegati integrativi istanza Centri di Raccolta

Allegato D dotazione minima veicoli e personale cat. 1 semplificata

Atto notorio variazione mezzi

 

Dichiarazione conformità copie

Dichiarazione di compatibilità incarico svolto RT ctg 1 semplificata

Modello domanda di iscrizione_rinnovo cat. 1 semplificata

Modello Intercalare RT

Requisiti minimi del Responsabile Tecnico per la categoria 1 semplificata

Requisiti soggettivi del legale rappresentante

Requisiti soggettivi del RT

 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 

Decreto Ministero dell'Ambiente 3 giugno 2014 n. 120

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

 

Deliberazioni Comitato nazionale Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 2-3-4 del 17.12.98


Decreto interministeriale 28.4.98 n. 406


D.Lgs. 5.2.97 n. 22 e successive modifiche e integrazioni

Il D.M. 120/2014 prevede l'iscrizione in:

  • Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
  • Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
  • Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;

Con la deliberazione n. 6 del 12 dicembre 2012, per la sola categoria 1, è aggiunta la attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) di cui al paragrafo 4.2 dell’all.1 al DM 8 aprile 2008, modificato con D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25).


ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE


Ai fini della “ricevibilità” dell’istanza di iscrizione/rinnovo in categoria 1-4-5, i documenti necessari sono:


Modello domanda in marca da bollo, firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;

Fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale/i rappresentante;

Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del titolare/legale rappresentante dell’impresa;

Dichiarazione Allegato B con la quale ogni soggetto destinatario delle verifiche antimafia (art. 85, d.lgs. 159/2011) attesta la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione (art. 67, d.lgs. 159/2011)

Modello RT: un modello R.T. per ogni Responsabile Tecnico dell’impresa con l’indicazione delle categorie per le quali viene assunto l’incarico;

Fotocopia di un documento di identità del/dei Responsabile/i Tecnico/i;

Autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del titolo di studio del Responsabile Tecnico; autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del certificato di partecipazione al corso di formazione per Responsabile Tecnico;

Dimostrazione sulla dotazione minima veicoli e personale così come indicato nella deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 (vedi Allegati A, B, C, E);

Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del Responsabile Tecnico;

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’attività svolta in qualità di responsabile tecnico corredata da dichiarazione di compatibilità dell’incarico presso più imprese;

Attestazione relativa all’idoneità tecnica dei veicoli ai sensi dell’art. 15, comma 3, lettera a) del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 (siglata in ogni pagina e firmata dove si dichiara l’idoneità dei veicoli e nell’ultima pagina degli allegati);

Copia conforme all’originale fronte/retro delle carte di circolazione;
Certificati di proprietà e, qualora i veicoli non siano di proprietà dell’impresa o tenuti in usufrutto o in leasing (tali forme di disponibilità sono annotate sulle carte di circolazione), copia/e dei contratti di acquisto con patto di riservato dominio o di locazione senza conducente o di comodato senza conducente;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la dotazione minima di addetti per veicolo firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
Indicazione del numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e/o copia delle licenze per l’autotrasporto di cose in conto proprio per ciascun veicolo;
Indicazione del numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada istituito ai sensi del regolamento (Ce) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, oppure, per le imprese e egli enti la cui attività di trasporto non rientra nel campo di applicazione dello stesso Regolamento, il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa;
Documentazione relativa alla dimostrazione della capacità finanziaria (documenti che comprovino le potenzialità economico-finanziarie dell’impresa). Il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di euro novemila per il primo veicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo;
Pagamento dei diritti di segreteria;

 

Limitatamente all’attività di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, lettera cc) del D.Lgs.152/2006

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal Responsabile Tecnico dell’impresa relativa all’avvenuta formazione degli addetti e alla tenuta dei relativi registri, secondo lo schema di cui all’allegato 2C della deliberazione del C.N. del 29 luglio 2008, n. 2.

 

 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE richiesta dall’ufficio successivamente alla presentazione dell’istanza:
Garanzia finanziaria solo per l’iscrizione in categoria 5 e 1 (nel caso di trasporto di rifiuti urbani pericolosi);
Marche da bollo per l’emissione del provvedimento;
Tassa di Concessione Governativa pari a Euro 168,00. Le cooperative sociali (D.P.R. 642/72) sono esenti dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente sul c.c.p. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara oppure con bonifico (tramite banca o posta) effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara Codice IBAN: IT25I0760103200000000008003, indicando nella causale il codice fiscale dell’impresa. In quest'ultima eventualità è necessario indicare il Codice Riferimento Operazione – CRO che comprova l'avvenuto versamento;

Pagamento diritto annuale di iscrizione. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.

 

GARANZIE FINANZIARIE: vengono richieste all'impresa dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione o rinnovo e con la comunicazione di accoglimento. Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione l´impresa è tenuta a presentare alla Sezione regionale una garanzia finanziaria a favore dello Stato (beneficiario Ministero dell´Ambiente).

Le fideiussioni possono essere prestate da Assicurazioni o Istituti bancari, mentre non sono accettabili contratti sottoscritti con società finanziarie.

L’iscrizione, o il rinnovo dell’iscrizione, nella categoria 1 è subordinata alla prestazione di garanzia finanziaria solo se l’impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi. Come nel caso delle imprese iscritte per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi, si applica la disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato con D.M. 23 aprile 1999, sulla base delle quantità annue di rifiuti urbani pericolosi che si intendono gestire e che l’impresa dovrà dichiarare con la domanda d’iscrizione (si veda schema suindicato relativo alla categoria 5).

Il decreto amplia gli incentivi per le imprese che hanno adottato un sistema di gestione ambientale (SGA), che può rispondere a due normative di riferimento:
• ISO 14001:2004 (con diffusione internazionale): 40%
• REGOLAMENTO CE 761/2001 denominato “EMAS”, acronimo di Eco-Management Audit Scheme (con diffusione europea): 50%.

Svincolo delle polizze
L’art. 3 delle condizioni che regolano il rapporto tra la società e il ministero di cui al D.M. 8/10/1996, prevede che alla scadenza dell’iscrizione la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa. Pertanto, non è più necessaria la delibera della Sezione regionale per lo svincolo delle polizze fidejussorie.

SOSTITUZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA
La garanzia finanziaria può essere sostituita solo nel caso in cui l'impresa intenda rivolgersi ad un altro istituto bancario o società assicurativa. In questo caso nel testo della fideiussione occorre specificare:
che la nuova fideiussione sostituisce la precedente fino alla scadenza prevista dalla vecchia fideiussione.
se l'istituto bancario/assicurativo si fa carico o no del periodo pregresso.

Se il nuovo istituto bancario/assicurativo si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene subito svincolata. Se il nuovo istituto bancario/assicurativo non si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene revocata, ma resta efficace e vincolata per altri due anni.

DURATA DELL'ISCRIZIONE
L'iscrizione ha durata quinquennale


REVISIONE DELL'ISCRIZIONE
Le imprese iscritte sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. La documentazione deve essere presentata con le stesse formalità della domanda di iscrizione, sei mesi prima della scadenza.


VARIAZIONI DELL’ISCRIZIONE
Le imprese sono tenute a comunicare alla Sezione Regionale, entro 30 giorni dal loro verificarsi (art. 18, DM. n. 120/2014), ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo (es. responsabile tecnico, classe dimensionale, veicoli, cancellazione in uno o più categorie dell'Albo,ecc.). L’ inosservanza dell’obbligo di presentazione delle eventuali variazioni entro il termine suddetto comporta la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione (art. 19 DM. n. 120/2014).

L’impresa deve comunicare le variazioni compilando l’apposito modulo, corredato dalla documentazione, ove prevista, in relazione al tipo di variazione (es. cambio del responsabile tecnico deve essere compilato il modello intercalare RT, inserimento veicoli dovrà essere presentata la perizia, ecc.). Nel modello di variazione sono già suggerite le tipologie di variazione che devono essere comunicate all’Albo.

Vengono effettuate d'ufficio, e sono escluse dall'obbligo di comunicazione, le variazioni di:
• ragione e denominazione sociale
• sede legale
• legali rappresentanti

Si ricorda che l'istanza sia di variazione che di cancellazione dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i e da una marca da bollo del valore corrente.

TRASFERIMENTO INTERREGIONALE DELLA SEDE LEGALE
I trasferimenti nella o dalla Sezione Regionale della Campania vengono gestiti d'ufficio secondo le modalità indicate nella Circolare del Comitato Nazionale n. 349 del 08/03/2013.


CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Le imprese iscritte possono richiedere la cancellazione dall’Albo, entro il 31 dicembre, con effetto dall’anno successivo utilizzando l'apposito modulo. La cancellazione dall’Albo deve essere comunicata alla sezione regionale anche nel caso di cessazione dell’attività già comunicata al Registro Imprese.

Inoltre le imprese sono cancellate dall’Albo con provvedimento della Sezione regionale quando:
a) vengono a mancare uno o più i requisiti di cui all’art. 10 del D.M. 120/2014
b) vengono cancellate dal registro delle imprese
c) siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali
d) qualora l'impresa, a seguito di provvedimento di sospensione emanato dalla Sezione, non provveda a conformare l’attività o i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine individuato dalla Sezione medesima.

 


MODULISTICA

Allegati integrativi istanza Centri di Raccolta

Allegato A dotazione minima veicoli e personale ctg. 1

Allegato B dotazione minima veicoli e personale cat. 1 per lo svolgimento dei singoli servizi

Allegato C dotazione minima vecioli e personale per lo spazzamento meccanizzato

Allegato E dotazione minima veicoli e personale ctg. 4 e 5

Attestazione relativa all’idoneità tecnica dei veicoli

Atto notorio variazione mezzi

Autocertificazione antimafia Allegato B

CER non pericolosi

CER pericolosi

Dichiarazione conformità copie

Dichiarazione di compatibilità incarico svolto RT CTG. 1 4 e 5

Dichiarazione dotazione minima veicoli e personale cat. 1

Dichiarazione dotazione minima veicoli e personale cat. 4 e 5

Modello domanda di iscrizione cat. 1, 4, 5, 8, 9, 10

Modello domanda di rinnovo cat. 1, 4, 5, 8, 9 , 10

Modello fideiussione ctg. 1 e 5

Modello Intercalare RT

Modello variazione ctg. 1, 4, 5, 8, 9, 10

Requisiti minimi del Responsabile Tecnico per le categorie 1, 4 e 5

Requisiti soggettivi del legale rappresentante

Requisiti soggettivi del RT

SubAllegato A dotazione minima veicoli e personale cat. 1

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Ministero dell'Ambiente 3 giugno 2014 n. 120

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

 

Decreto Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996, allegato 1, modificato dal decreto 23 aprile 1999

Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti

Contratto di fideiussione categorie 1- 5

(allegato 1, decreto Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996, aggiornato al decreto legislativo 152/2006)


Circolare Comitato Nazionale Albo n. 1000 del 7 agosto 2006

Modalità di presentazione della richiesta di riduzione degli importi delle garanzie finanziarie

 

Circolare Comitato Nazionale Albo n. 1963 del 29 dicembre 2006
Chiarimenti riguardo la riduzione degli importi delle garanzie finanziarie

 

Articolo 212, comma 10, decreto legislativo 152/2006, come modificato dall'articolo 25, decreto legislativo 205/2010
riduzione degli importi delle garanzie finanziarie

 

Circolare Comitato Nazionale Albo n. 240 del 9 febbraio 2011
Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205

Il D.M. 120/2014 prevede l'iscrizione in:

  • Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
  • Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
  • Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;

Con la deliberazione n. 6 del 12 dicembre 2012, per la sola categoria 1, è aggiunta la attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) di cui al paragrafo 4.2 dell’all.1 al DM 8 aprile 2008, modificato con D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25).


ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE


Ai fini della “ricevibilità” dell’istanza di iscrizione/rinnovo in categoria 1-4-5, i documenti necessari sono:

 

Modello domanda in marca da bollo, firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;

Fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale/i rappresentante;

Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del titolare/legale rappresentante dell’impresa;

Dichiarazione Allegato B con la quale ogni soggetto destinatario delle verifiche antimafia (art. 85, d.lgs. 159/2011) attesta la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione (art. 67, d.lgs. 159/2011)

Modello RT: un modello R.T. per ogni Responsabile Tecnico dell’impresa con l’indicazione delle categorie per le quali viene assunto l’incarico;

Fotocopia di un documento di identità del/dei Responsabile/i Tecnico/i;

Autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del titolo di studio del Responsabile Tecnico; autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del certificato di partecipazione al corso di formazione per Responsabile Tecnico;

Dimostrazione sulla dotazione minima veicoli e personale così come indicato nella deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 (vedi Allegati A, B, C, E);

Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del Responsabile Tecnico;

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’attività svolta in qualità di responsabile tecnico corredata da dichiarazione di compatibilità dell’incarico presso più imprese;

Attestazione relativa all’idoneità tecnica dei veicoli ai sensi dell’art. 15, comma 3, lettera a) del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 (siglata in ogni pagina e firmata dove si dichiara l’idoneità dei veicoli e nell’ultima pagina degli allegati);

Copia conforme all’originale fronte/retro delle carte di circolazione;
Certificati di proprietà e, qualora i veicoli non siano di proprietà dell’impresa o tenuti in usufrutto o in leasing (tali forme di disponibilità sono annotate sulle carte di circolazione), copia/e dei contratti di acquisto con patto di riservato dominio o di locazione senza conducente o di comodato senza conducente;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la dotazione minima di addetti per veicolo firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
Indicazione del numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e/o copia delle licenze per l’autotrasporto di cose in conto proprio per ciascun veicolo;
Indicazione del numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada istituito ai sensi del regolamento (Ce) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, oppure, per le imprese e egli enti la cui attività di trasporto non rientra nel campo di applicazione dello stesso Regolamento, il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa;
Documentazione relativa alla dimostrazione della capacità finanziaria (documenti che comprovino le potenzialità economico-finanziarie dell’impresa). Il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di euro novemila per il primo veicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo;
Pagamento dei diritti di segreteria;

 

Limitatamente all’attività di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, lettera cc) del D.Lgs.152/2006

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal Responsabile Tecnico dell’impresa relativa all’avvenuta formazione degli addetti e alla tenuta dei relativi registri, secondo lo schema di cui all’allegato 2C della deliberazione del C.N. del 29 luglio 2008, n. 2.

 

 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE richiesta dall’ufficio successivamente alla presentazione dell’istanza:
Garanzia finanziaria solo per l’iscrizione in categoria 5 e 1 (nel caso di trasporto di rifiuti urbani pericolosi);
Marche da bollo per l’emissione del provvedimento;
Tassa di Concessione Governativa pari a Euro 168,00. Le cooperative sociali (D.P.R. 642/72) sono esenti dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente sul c.c.p. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara oppure con bonifico (tramite banca o posta) effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara Codice IBAN: IT25I0760103200000000008003, indicando nella causale il codice fiscale dell’impresa. In quest'ultima eventualità è necessario indicare il Codice Riferimento Operazione – CRO che comprova l'avvenuto versamento;

Pagamento diritto annuale di iscrizione. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.

 

GARANZIE FINANZIARIE: vengono richieste all'impresa dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione o rinnovo e con la comunicazione di accoglimento. Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione l´impresa è tenuta a presentare alla Sezione regionale una garanzia finanziaria a favore dello Stato (beneficiario Ministero dell´Ambiente).

Le fideiussioni possono essere prestate da Assicurazioni o Istituti bancari, mentre non sono accettabili contratti sottoscritti con società finanziarie.

L’iscrizione, o il rinnovo dell’iscrizione, nella categoria 1 è subordinata alla prestazione di garanzia finanziaria solo se l’impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi. Come nel caso delle imprese iscritte per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi, si applica la disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato con D.M. 23 aprile 1999, sulla base delle quantità annue di rifiuti urbani pericolosi che si intendono gestire e che l’impresa dovrà dichiarare con la domanda d’iscrizione (si veda schema suindicato relativo alla categoria 5).

Il decreto amplia gli incentivi per le imprese che hanno adottato un sistema di gestione ambientale (SGA), che può rispondere a due normative di riferimento:
• ISO 14001:2004 (con diffusione internazionale): 40%
• REGOLAMENTO CE 761/2001 denominato “EMAS”, acronimo di Eco-Management Audit Scheme (con diffusione europea): 50%.

Svincolo delle polizze
L’art. 3 delle condizioni che regolano il rapporto tra la società e il ministero di cui al D.M. 8/10/1996, prevede che alla scadenza dell’iscrizione la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa. Pertanto, non è più necessaria la delibera della Sezione regionale per lo svincolo delle polizze fidejussorie.

SOSTITUZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA
La garanzia finanziaria può essere sostituita solo nel caso in cui l'impresa intenda rivolgersi ad un altro istituto bancario o società assicurativa. In questo caso nel testo della fideiussione occorre specificare:
che la nuova fideiussione sostituisce la precedente fino alla scadenza prevista dalla vecchia fideiussione.
se l'istituto bancario/assicurativo si fa carico o no del periodo pregresso.

Se il nuovo istituto bancario/assicurativo si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene subito svincolata. Se il nuovo istituto bancario/assicurativo non si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene revocata, ma resta efficace e vincolata per altri due anni.

DURATA DELL'ISCRIZIONE
L'iscrizione ha durata quinquennale


REVISIONE DELL'ISCRIZIONE
Le imprese iscritte sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. La documentazione deve essere presentata con le stesse formalità della domanda di iscrizione, sei mesi prima della scadenza.


VARIAZIONI DELL’ISCRIZIONE
Le imprese sono tenute a comunicare alla Sezione Regionale, entro 30 giorni dal loro verificarsi (art. 18, DM. n. 120/2014), ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo (es. responsabile tecnico, classe dimensionale, veicoli, cancellazione in uno o più categorie dell'Albo,ecc.). L’ inosservanza dell’obbligo di presentazione delle eventuali variazioni entro il termine suddetto comporta la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione (art. 19 DM. n. 120/2014).

L’impresa deve comunicare le variazioni compilando l’apposito modulo, corredato dalla documentazione, ove prevista, in relazione al tipo di variazione (es. cambio del responsabile tecnico deve essere compilato il modello intercalare RT, inserimento veicoli dovrà essere presentata la perizia, ecc.). Nel modello di variazione sono già suggerite le tipologie di variazione che devono essere comunicate all’Albo.

Vengono effettuate d'ufficio, e sono escluse dall'obbligo di comunicazione, le variazioni di:
• ragione e denominazione sociale
• sede legale
• legali rappresentanti

Si ricorda che l'istanza sia di variazione che di cancellazione dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i e da una marca da bollo del valore corrente.

TRASFERIMENTO INTERREGIONALE DELLA SEDE LEGALE
I trasferimenti nella o dalla Sezione Regionale della Campania vengono gestiti d'ufficio secondo le modalità indicate nella Circolare del Comitato Nazionale n. 349 del 08/03/2013.


CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Le imprese iscritte possono richiedere la cancellazione dall’Albo, entro il 31 dicembre, con effetto dall’anno successivo utilizzando l'apposito modulo. La cancellazione dall’Albo deve essere comunicata alla sezione regionale anche nel caso di cessazione dell’attività già comunicata al Registro Imprese.

Inoltre le imprese sono cancellate dall’Albo con provvedimento della Sezione regionale quando:
a) vengono a mancare uno o più i requisiti di cui all’art. 10 del D.M. 120/2014
b) vengono cancellate dal registro delle imprese
c) siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali
d) qualora l'impresa, a seguito di provvedimento di sospensione emanato dalla Sezione, non provveda a conformare l’attività o i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine individuato dalla Sezione medesima.

 


MODULISTICA

Allegati integrativi istanza Centri di Raccolta

Allegato A dotazione minima veicoli e personale ctg. 1

Allegato B dotazione minima veicoli e personale cat. 1 per lo svolgimento dei singoli servizi

Allegato C dotazione minima vecioli e personale per lo spazzamento meccanizzato

Allegato E dotazione minima veicoli e personale ctg. 4 e 5

Attestazione relativa all’idoneità tecnica dei veicoli

Atto notorio variazione mezzi

Autocertificazione antimafia Allegato B

CER non pericolosi

CER pericolosi

Dichiarazione conformità copie

Dichiarazione di compatibilità incarico svolto RT CTG. 1 4 e 5

Dichiarazione dotazione minima veicoli e personale cat. 1

Dichiarazione dotazione minima veicoli e personale cat. 4 e 5

Modello domanda di iscrizione cat. 1, 4, 5, 8, 9, 10

Modello domanda di rinnovo cat. 1, 4, 5, 8, 9 , 10

Modello fideiussione ctg. 1 e 5

Modello Intercalare RT

Modello variazione ctg. 1, 4, 5, 8, 9, 10

Requisiti minimi del Responsabile Tecnico per le categorie 1, 4 e 5

Requisiti soggettivi del legale rappresentante

Requisiti soggettivi del RT

SubAllegato A dotazione minima veicoli e personale cat. 1

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Ministero dell'Ambiente 3 giugno 2014 n. 120

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

 

Decreto Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996, allegato 1, modificato dal decreto 23 aprile 1999

Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti

Contratto di fideiussione categorie 1- 5

(allegato 1, decreto Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996, aggiornato al decreto legislativo 152/2006)


Circolare Comitato Nazionale Albo n. 1000 del 7 agosto 2006

Modalità di presentazione della richiesta di riduzione degli importi delle garanzie finanziarie

 

Circolare Comitato Nazionale Albo n. 1963 del 29 dicembre 2006
Chiarimenti riguardo la riduzione degli importi delle garanzie finanziarie

 

Articolo 212, comma 10, decreto legislativo 152/2006, come modificato dall'articolo 25, decreto legislativo 205/2010
riduzione degli importi delle garanzie finanziarie

 

Circolare Comitato Nazionale Albo n. 240 del 9 febbraio 2011
Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205

La Delibera n. 2 del 15 dicembre 2010 del Comitato Nazionale ha ridefinito la disciplina ed i criteri dell'iscrizione all'Albo per l'attività di Intermediazione e di Commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi.

 


ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai  fini della “ricevibilità” dell’istanza di iscrizione/rinnovo in categoria 8, i documenti necessari sono:

 

Modello domanda in marca da bollo, firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;

Fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante;

Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del titolare/legale rappresentante dell’impresa;

Dichiarazione Allegato B con la quale ogni soggetto destinatario delle verifiche antimafia (art. 85, d.lgs. 159/2011) attesta la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione (art. 67, d.lgs. 159/2011);

Modello RT:  un modello R.T. per ogni Responsabile Tecnico dell’impresa con l’indicazione delle categorie per le quali viene assunto l’incarico;

Fotocopia di un documento di identità del/dei Responsabile/i Tecnico/i;

Autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del titolo di studio del Responsabile Tecnico; autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del certificato di partecipazione al corso di formazione per Responsabile Tecnico;

Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/2014 a firma del Responsabile Tecnico;

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’attività svolta in qualità di responsabile tecnico corredata da dichiarazione di compatibilità dell’incarico presso più imprese;

Documentazione relativa alla dimostrazione della capacità finanziaria;
Pagamento dei diritti di segreteria


ULTERIORE DOCUMENTAZIONE  richiesta dall’ufficio successivamente alla presentazione dell’istanza:

 

Garanzia finanziaria;

Marche da bollo per l’emissione del provvedimento;

Tassa di Concessione Governativa pari a Euro 168,00. Le cooperative sociali (D.P.R. 642/72) sono esenti dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa. Il pagamento potrà essere effettuato, direttamente sul c.c.p. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara oppure  con bonifico (tramite banca o posta) effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara Codice IBAN:  IT25I0760103200000000008003, indicando nella causale il codice fiscale dell’impresa. In quest'ultima eventualità è necessario indicare il Codice Riferimento Operazione – CRO che comprova l'avvenuto versamento;

Pagamento diritto annuale di iscrizione. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.


 

GARANZIE FINANZIARIE: 

vengono richieste all'impresa dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione o rinnovo e con la comunicazione di accoglimento. Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione l´impresa è tenuta a presentare alla Sezione regionale una garanzia finanziaria a favore dello Stato (beneficiario Ministero dell´Ambiente).
Le fideiussioni possono essere prestate da Assicurazioni o Istituti bancari, mentre non sono accettabili contratti sottoscritti con società finanziarie.
L’iscrizione, o il rinnovo dell’iscrizione, nella categoria 1 è subordinata alla prestazione di garanzia finanziaria solo se l’impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi. Come nel caso delle imprese iscritte per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi, si applica la disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato con D.M. 23 aprile 1999, sulla base delle quantità annue di rifiuti urbani pericolosi che si intendono gestire e che l’impresa dovrà dichiarare con la domanda d’iscrizione (si veda schema suindicato relativo alla categoria 5).
Il decreto amplia gli incentivi per le imprese che hanno adottato un sistema di gestione ambientale (SGA), che può rispondere a due normative di riferimento:
• ISO 14001:2004 (con diffusione internazionale): 40%
• REGOLAMENTO CE 761/2001 denominato “EMAS”, acronimo di Eco-Management Audit Scheme (con diffusione europea): 50%.

 

Svincolo delle polizze

L’art. 3 delle condizioni che regolano il rapporto tra la società e il ministero di cui al  D.M. 8/10/1996, prevede che alla scadenza dell’iscrizione la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa. Pertanto, non è più necessaria la delibera della Sezione regionale per lo svincolo delle polizze fidejussorie.

 

Sostituzione della garanzia finanziaria

La garanzia finanziaria può essere sostituita solo nel caso in cui l'impresa intenda rivolgersi ad un altro istituto bancario o società assicurativa. In questo caso nel testo della fideiussione occorre specificare:
che la nuova fideiussione sostituisce la precedente fino alla scadenza prevista dalla vecchia fideiussione.
se l'istituto bancario/assicurativo si fa carico o no del periodo pregresso.
Se  il nuovo istituto bancario/assicurativo si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene subito svincolata. Se il nuovo istituto  bancario/assicurativo non si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene revocata, ma resta efficace e vincolata per altri due anni.


DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione ha durata quinquennale

REVISIONE DELL'ISCRIZIONE
Le imprese iscritte sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti.
La documentazione deve essere presentata con le stesse formalità della domanda di iscrizione, sei mesi prima della scadenza.

VARIAZIONI DELL’ISCRIZIONE
Le imprese sono tenute a comunicare alla Sezione Regionale, entro 30 giorni dal loro verificarsi (art. 18, D.M. n. 120/2014), ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo (es. responsabile tecnico, classe dimensionale).

L’ inosservanza dell’obbligo di presentazione delle eventuali variazioni entro il termine suddetto comporta la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione (art. 19 D.M. n. 120/2014)

L'istanza sia di variazione che di cancellazione dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i e da una marca da bollo del valore corrente.

 

Vengono effettuate d'ufficio, e sono escluse dall'obbligo di comunicazione, le variazioni di:

ragione e denominazione sociale
sede legale
legali rappresentanti

Trasferimento interregionale della sede legale
I trasferimenti nella o dalla Sezione Regionale della Campania vengono gestiti d'ufficio secondo le modalità indicate nella Circolare del Comitato Nazionale n. 349 del 08/03/2013

 

TRASFERIMENTO INTERREGIONALE DELLA SEDE LEGALE
I trasferimenti nella o dalla Sezione Regionale della Campania vengono gestiti d'ufficio secondo le modalità indicate nella Circolare del Comitato Nazionale n.349 del 08/03/2013

CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Le imprese iscritte possono richiedere la cancellazione dall’Albo, entro il 31 dicembre, con effetto dall’anno successivo utilizzando l'apposito modulo.
La cancellazione dall’Albo deve essere comunicata alla sezione regionale anche nel caso di cessazione dell’attività già comunicata al Registro Imprese.

Inoltre le imprese sono cancellate dall’Albo con provvedimento della Sezione regionale quando:
a) vengono a mancare uno o più i requisiti di cui all’art. 10 del D.M. 120/2014
b) vengono cancellate dal registro delle imprese
c) siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali
d) qualora l'impresa, a seguito di provvedimento di sospensione emanato dalla Sezione, non provveda a conformare l’attività o i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine individuato dalla Sezione medesima.


MODULISTICA


Autocertificazione antimafia Allegato B

Dichiarazione conformità copie

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’attività svolta in qualità di responsabile tecnico corredata da dichiarazione di compatibilità dell’incarico presso più imprese

Dotazione minima personale categoria 8

Importi capacità finanziaria categoria 8

Importi garanzia finanziaria categoria 8

Modello domanda di iscrizione

Modello domanda di rinnovo

Modello fidejussione

Modello Intercalare RT

Modello variazione ctg. 1, 4, 5, 8, 9, 10

Requisiti minimi del Responsabile Tecnico per la categoria 8

Requisiti soggettivi del legale rappresentante

Requisiti soggettivi del RT


 


NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 

decreto Ministero dell'Ambiente 8 ottobre 1996, modificato dal decreto 23 aprile 1999

Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti;

 

regolamento Ce n. 1221/2009

sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione audit (Emas) che abroga il regolamento Ce n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/Ce e 2006/193/Ce;

 

articolo 212, comma 10, decreto legislativo 152/2006, come modificato dall'articolo 25, decreto legislativo 205/2010

Riduzione degli importi delle garanzie finanziarie;

 

delibera del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010 (in vigore dal 18/02/2011)

Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

 

delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 19 gennaio 2011

Entrata in vigore ed efficacia della delibera del Comitato Nazionale n. 2/2010

 

circolare del Comitato Nazionale n. 442 del 16 marzo 2011

Garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

 

decreto del Ministero dell'Ambiente 20 giugno 2011;

Modalità e importi delle garanzie finanziarie

La delibera del Comitato Nazionale 12 dicembre 2001, n. 5, integrata con delibera 11 maggio 2005, ha fissato i criteri e i requisiti per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti nella categoria 9 (bonifica dei siti).
L’ Allegato “A” alla delibera 12 dicembre 2001, n. 5, riporta l’elenco delle attrezzature minime di cui le imprese devono disporre e fissa il valore di dette attrezzature per ogni classe d’iscrizione. Tale elenco di attrezzature è da ritenersi esemplificativo e non esaustivo; infatti, l’impresa può dimostrare la disponibilità di attrezzature non comprese nell’elenco. In tal caso deve presentare una relazione, a firma del legale rappresentante e del responsabile tecnico, dalla quale risulti l’effettivo utilizzo di dette attrezzature in relazione agli interventi di bonifica che vuole eseguire. La disponibilità e il valore delle attrezzature è dimostrato con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico.
Al fine di stabilire i requisiti di idoneità tecnica, in attuazione dell'art. 11, comma 1, lettera d) del D.M. 406/1998, la delibera del 12 dicembre 2001, così come modificata dalla delibera 30 gennaio 2013 n. 1, prende in considerazione per l'iscrizione nella classe A la dimostrazione dell'esecuzione degli interventi di bonifica; secondo i criteri stabiliti nell' Allegato "B". Tali interventi di bonifica devono essere stati iniziati, eseguiti regolarmente e con buon esito negli ultimi cinque anni che precedono la data di domanda d'iscrizione oppure nei migliori cinque anni dell'ultimo decennio; l'esecuzione degli stessi deve essere documentata con certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante.
L’impresa, oltre ad avere almeno un responsabile tecnico, la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio e dall’esperienza maturata nel settore di attività o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione, deve anche avere una dotazione di personale con funzioni tecniche munito di determinate qualificazioni in relazione a ciascuna classe d’iscrizione, di cui all’Allegato “C”. In più, per ogni cantiere in cui si eseguono interventi di bonifica, deve essere prevista la figura del responsabile di cantiere.
L’impresa dovrà poi attestare la propria capacità finanziaria. Tale requisito si intende soddisfatto con gli importi stabiliti dalla delibera 12 dicembre 2001, n. 5, mediante presentazione di un’attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a euro due milioni e cinquecentomila, secondo lo schema allegato, ovvero con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, concernente la cifra d’affari, globale e distinta per lavori dell’impresa, degli ultimi cinque anni, ovvero da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, quali il volume d’affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull’attività.
L’iscrizione all'Albo delle imprese che intendono effettuare l'attività di bonifica di siti è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie ai sensi del Decreto 5 luglio 2005 (G.U. n. 217 del 17 settembre 2005) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, il cui schema di contratto allegato deve essere modificato come da indicazioni della Circolare del 31 maggio 2007, prot. n. 1197/ALBO/PRES.

La categoria 9 è suddivisa nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:


classi

E

D

C

B

A

importo complessivo dei lavori cantierabili

fino a € 200.000,00

fino a € 1.000.000,00

fino a € 2.500.000,00

fino a € 9.000.000,00

oltre € 9.000.000,00



ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE
Ai  fini della “ricevibilità” dell’istanza di iscrizione/rinnovo in categoria 9, i documenti necessari sono:
Modello domanda in marca da bollo, firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;

Fotocopia di un documento di identità del titolare o del/dei legale/i rappresentante/i;

Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del titolare/legale rappresentante dell’impresa;

Dichiarazione Allegato B con la quale ogni soggetto destinatario delle verifiche antimafia (art. 85, d.lgs. 159/2011) attesta la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione (art. 67, d.lgs. 159/2011);
Modello RT: un modello R.T. per ogni Responsabile Tecnico dell’impresa con l’indicazione delle categorie per le quali viene assunto l’incarico;

Fotocopia di un documento di identità del/dei Responsabile/i Tecnico/i;

Autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del titolo di studio del Responsabile Tecnico; autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del certificato di partecipazione al corso di formazione per Responsabile Tecnico;

Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del Responsabile Tecnico;

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’attività svolta in qualità di responsabile tecnico corredata da dichiarazione di compatibilità dell’incarico presso più imprese;

Attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica riguardanti l’esperienza maturata;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante delle imprese presso le quali il Responsabile Tecnico ha maturato l’esperienza professionale richiesta: deve essere riportato espressamente lo specifico tipo di esperienza maturata, la qualifica ed il numero di anni;
Foglio notizie relativo alla categoria di cui all’allegato “B” alla delibera n. 2 dell’11 maggio 2005
Documentazione relativa all’esecuzione degli interventi di bonifica dei siti (solo in caso di iscrizione alla classe A)
Documentazione relativa alla dimostrazione della capacità finanziaria
Pagamento dei diritti di segreteria

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE  richiesta dall’ufficio successivamente alla presentazione dell’istanza:
Garanzia finanziaria
Marche da bollo per l’emissione del provvedimento
Tassa di Concessione Governativa pari a Euro 168,00. Le cooperative sociali (D.P.R. 642/72) sono esenti dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa. Il pagamento potrà essere effettuato  direttamente sul c.c.p. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara oppure  con bonifico (tramite banca o posta) effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara Codice IBAN:  IT25I0760103200000000008003, indicando nella causale il codice fiscale dell’impresa. In quest'ultima eventualità è necessario indicare il Codice Riferimento Operazione – CRO che comprova l'avvenuto versamento;
Pagamento diritto annuale di iscrizione. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.


GARANZIE FINANZIARIE: vengono richieste all'impresa dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione o rinnovo e con la comunicazione di accoglimento. Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione l´impresa è tenuta a presentare alla Sezione regionale una garanzia finanziaria a favore dello Stato (beneficiario Ministero dell´Ambiente).
Le fideiussioni possono essere prestate da Assicurazioni o Istituti bancari, mentre non sono accettabili contratti sottoscritti con società finanziarie.

Il decreto amplia gli incentivi per le imprese che hanno adottato un sistema di gestione ambientale (SGA), che può rispondere al Regolamento CE 761/2001 denominato “EMAS”, acronimo di Eco-Management Audit Scheme (con diffusione europea) con garanzia finanziaria pari al 30% dell'importo previsto.

 

Svincolo delle polizze
L’art. 3 delle condizioni che regolano il rapporto tra la società e il ministero di cui al  D.M. 8/10/1996, prevede che alla scadenza dell’iscrizione la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa. Pertanto, non è più necessaria la delibera della Sezione regionale per lo svincolo delle polizze fidejussorie.

Sostituzione della garanzia finanziaria 
La garanzia finanziaria può essere sostituita solo nel caso in cui l'impresa intenda rivolgersi ad un altro istituto bancario o società assicurativa. In questo caso nel testo della fideiussione occorre specificare:
che la nuova fideiussione sostituisce la precedente fino alla scadenza prevista dalla vecchia fideiussione.
se l'istituto bancario/assicurativo si fa carico o no del periodo pregresso.
Se  il nuovo istituto bancario/assicurativo si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene subito svincolata.
Se il nuovo istituto  bancario/assicurativo non si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene revocata, ma resta efficace e vincolata per altri due anni.

DURATA DELL'ISCRIZIONE
L'iscrizione ha durata quinquennale.

REVISIONE DELL'ISCRIZIONE
Le imprese iscritte sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti.
La documentazione deve essere presentata con le stesse formalità della domanda di iscrizione, sei mesi prima della scadenza.

VARIAZIONI DELL’ISCRIZIONE
Le imprese sono tenute a comunicare alla Sezione Regionale, entro 30 giorni dal loro verificarsi (art. 18, D.M. n. 120/2014), ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo (es. responsabile tecnico, classe dimensionale).
L’ inosservanza dell’obbligo di presentazione delle eventuali variazioni entro il termine suddetto comporta la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione (art. 19 D.M. n. 120/2014).
L’impresa deve comunicare le variazioni compilando l’apposito modulo, corredato dalla documentazione, ove prevista, in relazione al tipo di variazione (es. cambio del responsabile tecnico deve essere compilato il modello intercalare RT).
Nel modello di variazione sono già suggerite le tipologie di variazione che devono essere comunicate all’Albo.
Vengono effettuate d'ufficio, e sono escluse dall'obbligo di comunicazione, le variazioni di:
• ragione e denominazione sociale
•  sede legale
•  legali rappresentanti
Si ricorda che l'istanza sia di variazione che di cancellazione dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i e da una marca da bollo del valore corrente.

TRASFERIMENTO INTERREGIONALE DELLA SEDE LEGALE
I trasferimenti nella o dalla Sezione Regionale della Campania vengono gestiti d'ufficio secondo le modalità indicate nella Circolare del Comitato Nazionale n.349 del 08/03/2013

CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Le imprese iscritte possono richiedere la cancellazione dall’Albo, entro il 31 dicembre, con effetto dall’anno successivo utilizzando l'apposito modulo.
La cancellazione dall’Albo deve essere comunicata alla sezione regionale anche nel caso di cessazione dell’attività già comunicata al Registro Imprese.

Inoltre le imprese sono cancellate dall’Albo con provvedimento della Sezione regionale quando:
a) vengono a mancare uno o più i requisiti di cui all’art. 10 del D.M. 120/2014
b) vengono cancellate dal registro delle imprese
c) siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali
d) qualora l'impresa, a seguito di provvedimento di sospensione emanato dalla Sezione, non provveda a conformare l’attività o i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine individuato dalla Sezione medesima.


MODULISTICA

Allegato A - attrezzature ctg. 9

Allegato B - interventi di bonifica ctg. 9

Allegato C - personale addetto ctg. 9

Allegato D - importi garanzia finanziaria ctg. 9

Autocertificazione antimafia Allegato A 

Autocertificazione Antimafia Allegato B

Autodichiarazione capacità finanziaria ctg. 9

Dichiarazione conformità copie

Dichiarazione di compatibilità incarico svolto RT

Foglio notizie categoria 9

Modello domanda di iscrizione

Modello domanda di rinnovo

Modello fidejussione cat 9

Modello Intercalare RT

Modello variazione ctg. 1, 4, 5, 8, 9, 10

Requisiti soggettivi del legale rappresentante

Requisiti soggettivi del RT

 

 

 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:


 

Decreto Ministero dell'Ambiente 5 luglio 2005
Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti

Contratto di fideiussione categoria 9
(allegato A, Decreto Ministero dell'Ambiente 5 luglio 2005, aggiornato al decreto legislativo 152/2006)

Articolo 212, comma 11, decreto legislativo 152/2006, come modificato dall'articolo 25, decreto legislativo 205/2010 riduzione degli importi delle garanzie finanziarie

Delibera n. 1 del 30/01/2013.
Modifiche e integrazioni alla deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 - bonifica dei siti.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, la delibera del Comitato Nazionale 30 marzo 2004, n. 1, ripartisce le attività della categoria 10 in due "sottocategorie" in relazione al diverso grado di pericolosità per l'ambiente e la salute dell'uomo dei vari tipi di materiali contenenti amianto e alla conseguente complessità dei relativi interventi di bonifica.

10A - per l'attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;

10B - per l'attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzanti, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

L'iscrizione nella categoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 10A.


La delibera n. 1 del 30 marzo 2004 individua nell'allegato "A", per ciascuna delle due sottocategorie, l'elenco delle attrezzature minime di cui le imprese devono disporre e fissa il valore di dette attrezzature per ogni classe d'iscrizione. La disponibilità e il valore delle attrezzature è dimostrato con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentate e dal responsabile tecnico.


Inoltre l'impresa deve dotarsi di almeno un responsabile tecnico, la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione.

 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE
Ai  fini della “ricevibilità” dell’istanza di iscrizione/rinnovo in categoria 10, i documenti necessari sono:

Modello domanda in marca da bollo, firmato dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
Fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante;
Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del titolare/legale rappresentante dell’impresa;
Dichiarazione Allegato B con la quale ogni soggetto destinatario delle verifiche antimafia (art. 85, d.lgs. 159/2011) attesta la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione (art. 67, d.lgs. 159/2011);
Modello RT: un modello R.T. per ogni responsabile tecnico dell’impresa con l’indicazione delle categorie e classi per le quali viene assunto l’incarico;
Fotocopia di un documento di identità del/dei Responsabile/i Tecnico/i;
Autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del titolo di studio del Responsabile Tecnico; autocertificazione oppure copia corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del certificato di partecipazione al corso di formazione per Responsabile Tecnico;
Requisiti di cui all’art. 10 del DM 120/14 a firma del Responsabile Tecnico;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’attività svolta in qualità di responsabile tecnico corredata da dichiarazione di compatibilità dell’incarico presso più imprese;
Documentazione attestante l’abilitazione dei dirigenti dell’attività di rimozione dell’amianto e di bonifica delle aree interessate di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (In sostituzione dell’idoneità al modulo di specializzazione “F” di cui alla del. CN 16 luglio 1999, n.003/CN/Albo);
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante delle imprese presso le quali il responsabile tecnico ha maturato l’esperienza professionale richiesta: deve essere riportato espressamente lo specifico tipo di esperienza maturata, la qualifica ed il numero di anni;
Copia autentica della relazione predisposta ai sensi dell’art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257 o copia autentica del/i piano/i di lavoro presentato/i alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’articolo 59-sexies del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, riguardanti l’esperienza maturata dal responsabile tecnico;
Dichiarazione di conformità d.lgs. 9/4/2008 n.81;
Dichiarazione di atto notorio attestante la piena disponibilità delle attrezzature;
Foglio notizie relativo alla categoria di cui all’allegato ”B” alla delibera n. 2 del 30 marzo 2004;
Documentazione relativa alla dimostrazione della capacità finanziaria;
Pagamento dei diritti di segreteria.

Le attrezzature minime devono rientrare nella piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa. Si intendono nella piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa le attrezzature: di proprietà, in usufrutto, acquistate con patto di riservato dominio o prese in leasing.


Valore attrezzature minime categoria 10

classi

E

D

C

B

A

importo complessivo dei lavori cantierabili

fino a € 200.000,00

fino a € 1.000.000,00

fino a € 2.500.000,00

fino a € 9.000.000,00

oltre € 9.000.000,00

valore attrezzature categoria 10 A

€ 2.600,00

€ 2.600,00

€ 7.700,00

€ 38.700,00

€ 51.600,00

valore attrezzature categoria 10 B

€ 12.900,00

€ 12.900,00

€ 31.000,00

€ 154.900,00

€ 180.800,00



Importi per soddisfare il requisito di capacità finanziaria:

classi

E

D

C

B

A

importo complessivo dei lavori cantierabili

fino a € 200.000,00

fino a € 1.000.000,00

fino a € 2.500.000,00

fino a € 9.000.000,00

oltre € 9.000.000,00

importi categoria 10 A

€ 23.200,00

€ 43.900,00

€ 152.400,00

€ 803.100,00

€ 1.084.600,00

importi categoria 10 B

€ 33.600,00

€ 54.200,00

€ 175.600,00

€ 919.300,00

€ 1.213.700,00




Requisiti del Responsabile Tecnico per la categoria 10

 


fino a Euro 200.000,00


fino a Euro 1.000.000,00


fino a Euro 2.500.000,00


fino a Euro 9.000.000,00


oltre Euro 9.000.000,00

Ctg. 10A

D+2aa / L+1a / CF+2aa

D+5aa / L+2aa / CF+5aa

D+5aa / L+2aa / CF+5aa

L+5aa / CF+7aa

L+5aa / CF+7aa

Ctg. 10B

D+3aa / L+1a / CF+3aa

L+5aa / CF+5aa

L+5aa / CF+5aa

L+5aa / CF+7aa

L+5aa / CF+7aa

 

 


ULTERIORE DOCUMENTAZIONE  richiesta dall’ufficio successivamente alla presentazione dell’istanza:
Garanzia finanziaria;
Marche da bollo per l’emissione del provvedimento;
Tassa di Concessione Governativa pari a Euro 168,00. Le cooperative sociali (D.P.R. 642/72) sono esenti dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa. Il pagamento potrà essere effettuato  direttamente sul c.c.p. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara oppure  con bonifico (tramite banca o posta) effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara Codice IBAN:  IT25I0760103200000000008003, indicando nella causale il codice fiscale dell’impresa. In quest'ultima eventualità è necessario indicare il Codice Riferimento Operazione – CRO che comprova l'avvenuto versamento;
Pagamento diritto annuale di iscrizione. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.


GARANZIE FINANZIARIE: vengono richieste all'impresa dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione o rinnovo e con la comunicazione di accoglimento. Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione l´impresa è tenuta a presentare alla Sezione regionale una garanzia finanziaria a favore dello Stato (beneficiario Ministero dell´Ambiente).
Tale garanzia è prevista sotto forma di fideiussione e i relativi importi sono stabiliti dal D.M. Ambiente 23.04.1999, pubblicato in data 26.06.1999. Il contratto di fidejussione deve essere sempre corrispondente allo schema previsto dall´allegato 1 del D.M. Ambiente 8.10.96.
Le fideiussioni possono essere prestate da Assicurazioni o Istituti bancari, mentre non sono accettabili contratti sottoscritti con società finanziarie. L’art. 212, commi 10 e 11, del D.lgs. n. 152/2006 disciplina le attività soggette a iscrizione nell’Albo che devono presentare apposite garanzie finanziarie.
Il decreto amplia gli incentivi per le imprese che hanno adottato un sistema di gestione ambientale (SGA), che può rispondere ad una normativa di riferimento:
• REGOLAMENTO CE 761/2001 denominato “EMAS”, acronimo di Eco-Management Audit Scheme (con diffusione europea): importo pari al 30% dell'importo previsto.

Svincolo delle polizze
L’art. 3 delle condizioni che regolano il rapporto tra la società e il ministero di cui al  D.M. 8/10/1996, prevede che alla scadenza dell’iscrizione la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa. Pertanto, non è più necessaria la delibera della Sezione regionale per lo svincolo delle polizze fidejussorie.

SOSTITUZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA
La garanzia finanziaria può essere sostituita solo nel caso in cui l'impresa intenda rivolgersi ad un altro istituto bancario o società assicurativa. In questo caso nel testo della fideiussione occorre specificare:
che la nuova fideiussione sostituisce la precedente fino alla scadenza prevista dalla vecchia fideiussione;
se l'istituto bancario/assicurativo si fa carico o no del periodo pregresso.
Se  il nuovo istituto bancario/assicurativo si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene subito svincolata. Se il nuovo istituto  bancario/assicurativo non si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene revocata, ma resta efficace e vincolata per altri due anni.

DURATA DELL'ISCRIZIONE
L'iscrizione ha durata quinquennale

REVISIONE DELL'ISCRIZIONE
Le imprese iscritte sono tenute a presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti.
La documentazione deve essere presentata con le stesse formalità della domanda di iscrizione, sei mesi prima della scadenza.

VARIAZIONI DELL’ISCRIZIONE
Le imprese sono tenute a comunicare alla Sezione Regionale, entro 30 giorni dal loro verificarsi (art. 18, D.M. n. 120/2014), ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo (es. responsabile tecnico, classe dimensionale, ecc.).
L’ inosservanza dell’obbligo di presentazione delle eventuali variazioni entro il termine suddetto comporta la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione (art. 19 D.M. n. 120/2014).
L’impresa deve comunicare le variazioni compilando l’apposito modulo, corredato dalla documentazione, ove prevista, in relazione al tipo di variazione (es. cambio del responsabile tecnico deve essere compilato il modello intercalare RT). Nel modello di variazione sono già suggerite le tipologie di variazione che devono essere comunicate all’Albo.
Vengono effettuate d'ufficio, e sono escluse dall'obbligo di comunicazione, le variazioni di:
• ragione e denominazione sociale
•  sede legale
•  legali rappresentanti
Si ricorda che l'istanza sia di variazione che di cancellazione dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i e da una marca da bollo del valore corrente.

TRASFERIMENTO INTERREGIONALE DELLA SEDE LEGALE
I trasferimenti nella o dalla Sezione Regionale della Campania vengono gestiti d'ufficio secondo le modalità indicate nella Circolare del Comitato Nazionale n. 349 del 08/03/2013

CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Le imprese iscritte possono richiedere la cancellazione dall’Albo, entro il 31 dicembre, con effetto dall’anno successivo utilizzando l'apposito modulo.
La cancellazione dall’Albo deve essere comunicata alla sezione regionale anche nel caso di cessazione dell’attività già comunicata al Registro Imprese.

Inoltre le imprese sono cancellate dall’Albo con provvedimento della Sezione regionale quando:
a) vengono a mancare uno o più i requisiti di cui all’art. 10 del D.M. 120/2014
b) vengono cancellate dal registro delle imprese
c) siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali
d) qualora l'impresa, a seguito di provvedimento di sospensione emanato dalla Sezione, non provveda a conformare l’attività o i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine individuato dalla Sezione medesima.


MODULISTICA

 

 

 

Modello domanda di iscrizione

Modello domanda di rinnovo

Autocertificazione antimafia Allegato B

Attrezzature cat. 10

Attrezzature cat. 10A
Attrezzature cat. 10B

Dicharazione conformità Dlgs 81_2008

Dichiarazione conformità copie

Foglio notizie cat 10 A

Foglio notizie cat 10 B

Modello fidejussione cat. 10

Modello Intercalare RT

Modello variazione ctg. 1, 4, 5, 8, 9, 10

Requisiti soggettivi del RT

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti soggettivi del legale rappresentante

 

 


NORMATIVA DI RIFERIMENTO:


Decreto Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 2004
Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto

Contratto di fideiussione categoria 10
(allegato A, Decreto Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 2004)


Articolo 212, comma 11, decreto legislativo 152/2006, come modificato dall'articolo 25, decreto legislativo 205/2010 riduzione degli importi delle garanzie finanziarie

Ai sensi del comma 8 dell’art. 212 del d.lgs. 152/2006, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, il cui trasporto degli stessi rifiuti autoprodotti, rappresenti un’attività accessoria e integrante a quella principalmente esercitata, devono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali, mediante comunicazione scritta da inoltrare alla competente Sezione regionale dell’Albo in cui ha sede legale l’impresa.
La procedura di iscrizione prevede che l’impresa possa iniziare l’attività di trasporto dei rifiuti autoprodotti solo al momento dell’emissione del provvedimento di iscrizione.

Tale iscrizione non prevede:
la nomina di un Responsabile Tecnico;
la prestazione delle garanzie finanziarie;
la dimostrazione della capacità finanziaria;

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il modello di domanda deve essere firmato in originale da tutti i legali rappresentanti dell’impresa che richiede l’iscrizione e corredato dalla fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i. Unitamente e contestualmente all’invio telematico della domanda sarà pagato il diritto di segreteria di € 10,00 indipendentemente dalla tipologia della natura giuridica dell'impresa obbligata, alternativamente, con una delle seguenti modalità, una delle seguenti modalità :
 
Carta di credito VISA/ MAsterCard;
 
Mav Elettronico Bancario pagabile, senza alcuna commissione aggiuntiva, presso qualsiasi istituto bancario sia on-line che allo sportello (esclusi Poste Italiane e Bancoposta).
 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE richiesta dall'ufficio successivamente alla presentazione dell'istanza:

Marche da bollo per l’emissione del provvedimento;
Tassa di Concessione Governativa pari a Euro 168,00. Le cooperative sociali (D.P.R. 642/72) sono esenti dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente sul c.c.p. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara oppure con bonifico (tramite banca o posta) effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara Codice IBAN: IT25I0760103200000000008003, indicando nella causale il codice fiscale dell’impresa. In quest'ultima eventualità è necessario indicare il Codice Riferimento Operazione – CRO che comprova l'avvenuto versamento;

Pagamento diritto annuale di iscrizione. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.

 

Nella domanda devono essere indicati a pena di improcedibilità o di sospensione dell'istruttoria o di diniego parziale dell'iscrizione, le seguenti informazioni:

la/le attività svolte dall'impresa come denunciate al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di appartenenza;
la natura (i codici CER) e le caratteristiche fisiche dei rifiuti prodotti dall'impresa come produttore iniziale.
Per produttore iniziale si intende l'impresa la cui attività ha prodotto il rifiuto in origine e non le imprese che hanno prodotto i rifiuti da attività di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi (circolare del Comitato Nazionale dell'Albo, n. 2059 del 19 dicembre 2008). Per l'indicazione dei codici CER da attribuire ai rifiuti è necessario consultare l'elenco europeo dei CER come da allegato A - direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente (supplemento ordinario n. 102 della Gazzetta Ufficiale del 10/02/2002 ): nell'introduzione dell'allegato A è indicata la procedura per una corretta individuazione dei codici CER che deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista. Si evidenzia che i codici CER di cui si chiede l'autorizzazione devono essere composti da 6 cifre che non devono terminare con .00 (ad esempio non possono essere richiesti codici CER di questo tipo: 17.04 , 18, 15.01.00). Per una corretta attribuzione dei codici CER l'impresa deve identificare la propria attività con uno o più dei restanti capitoli dell'elenco europeo dei CER (ad esempio l'attività di falegnameria è identificata dal capitolo 3 e per attribuire i codici CER ai rifiuti prodotti da tale attività è necessario consultare tale capitolo);
le targhe dei veicoli da utilizzare;
le modalità di trasporto dei rifiuti.

DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione ha durata decennale.


VARIAZIONE E CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE
L’impresa è tenuta a comunicare alla sezione regionale ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, ogni modifica della natura tecnica che possa avere effetto sull’iscrizione, nonché l’eventuale cancellazione. L'istanza dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i e da una marca da bollo del valore corrente.

Vengono effettuate d'ufficio, e sono escluse dall'obbligo di comunicazione, le variazioni di:
ragione e denominazione sociale;
sede legale;
legali rappresentanti.

La cancellazione delle imprese dall'Albo per MANCATO AGGIORNAMENTO DELL'ISCRIZIONE AL TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI (erano obbligati solo i soggetti iscritte al 212 comma 8 fino al 14/04/2008) è stata deliberata nella riunione della commissione del 20/01/2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27/01/2012 n.22)
Tali imprese, se intendono trasportare i rifiuti autoprodotti, dovranno presentare istanza di reiscrizione.


MODULISTICA

 

Atto notorio variazione mezzi

Autocertificazione antimafia Allegato B

CER non pericolosi

CER pericolosi

Codici CER conto proprio

Dichiarazione conformità copie

Modello domanda di iscrizione_rinnovo cat. 2-bis (conto proprio)

Modello variazioni conto proprio

 


NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1 del 26 aprile 2006
delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1 del 4 luglio 2007
decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 in vigore dal 13 febbraio 2008
delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1 del 3 marzo 2008
• circolare del Comitato Nazionale dell'Albo n. 2059 del 19 dicembre 2008
• legge n. 205 del 30 dicembre 2008 in vigore dal 31 dicembre 2008
• art. 212 , decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo 205/2010 in vigore dal 25 dicembre 2010
• circolare del Comitato Nazionale dell'Albo n. 432 del 15 marzo 2011
• circolare del Comitato Nazionale dell'Albo n. 478 del 25 marzo 2011
• delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 4 del 26 ottobre 2011
• circolare del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1461 del 16 dicembre 2011

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