Sanzioni Amministrative

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In seguito al Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 art. 20 ed al DPCM 26/5/2000 la Camera di Commercio di Napoli, nello specifico Il Servizio Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore incardinato nell’Area Studi, è competente a ricevere i verbali emessi da Amministrazioni e organi di Vigilanza (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Registro Imprese ecc.) a seguito di violazioni amministrative accertate nel territorio provinciale,  in molte materie tra le quali:

- attività di autoriparazione in forma di piccole imprese

- contratti a distanza

- contratti negoziati fuori dei locali commerciali

- informazioni al consumatore (D. Lgs. 2006/2005)

- made in Italy

- mancata iscrizione a ruoli e albi camerali

- metalli preziosi

- multiproprietà

- omessi o ritardati depositi al registro imprese

- sicurezza degli impianti

- sicurezza e conformità dei prodotti

- strumenti metrici

- etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari:

       (tessili, giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale,

        compatibilità elettromagnetiche, consumi ed emissioni di CO2 )

Sono escluse le violazioni del Registro Imprese per il Diritto Annuale e le violazioni in materia di Artigianato.

L’ufficio riceve i verbali che non sono stati pagati nei 60 giorni, valuta eventuali scritti difensivi ed emette, entro 5 anni dalla data di contestazione/notifica del verbale, un’ordinanza-ingiunzione o di archiviazione.

L’ordinanza va pagata entro 30 giorni dalla notifica. Se sussistono i motivi è possibile:

1) presentare istanza di riesame in autotutela, che compunque non interrompe né i termini per il pagamento né i termini per l’opposizione innanzi all’Autorità Giudiziaria

2) proporre ricorso innanzi al Giudice di Pace o al Tribunale

3) nel caso di disagiate condizioni economiche, richiedere il pagamento rateale.

Effettuato il pagamento occorre comunicarlo all’ufficio sito al C.so Meridionale 58.

Oltre la sanzione amministrativa può essere ordinata la confisca dei beni sequestrati al momento dell’accertamento. Contro la confisca può essere proposto ricorso all’Autorità Giudiziaria.

Trascorso il termine di pagamento, la Camera di Commercio entro 5 anni dalla notifica dell’ordinanza provvede alla compilazione dei ruoli per l’emissione delle cartelle esattoriali, mediante  i Concessionari per la riscossione competenti per territorio.

Contro la cartella esattoriale è possibile, se sussistono le motivazioni, presentare istanza in autotutela alla Camera di Commercio (l’istanza no è interruttiva dei termini) e/o fare ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale.

L’eventuale rateizzazione va richiesta al Concessionario per la riscossione.

 


 

L’ORDINANZA (art. 18 Legge 689/81)

Il Servizio Tutela del Consumatore riceve i verbali di accertamento non oblati o oblati fuori termine.

La fase istruttoria consiste nell’esaminare il verbale di accertamento, gli eventuali scritti difensivi presentati e l’eventuale verbale di audizione redatto in sede di convocazione e successivamente nell’emissione un provvedimento che può consistere in:

1) provvedimento di archiviazione qualora ritenga il verbale infondato

2) ordinanza-ingiuntiva di pagamento

L’ordinanza è un titolo esecutivo e deve essere emessa entro 5 anni dal verbale e notificata al trasgressore e all’obbligato in solido secondo le modalità previste dalla legge.

Il pagamento della sanzione va effettuato, entro 30 giorni dalla notifica, con il Modello F23, presso il concessionario, gli uffici postali o gli istituti di credito mentre le spese e i diritti vanno pagati tramite avviso di pagamento PagoPA.

Per evitare il prosieguo del procedimento va data notizia all’ufficio dei pagamenti effettuati.

Contro l’ordinanza di pagamento è possibile, entro 30 giorni dalla notifica e senza l’assistenza di un legale, fare ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale competente per territorio a seconda del tipo di violazione (Legge 689/81 – D. Lgs 150/2011art. 6)

Il ricorso non è sospensivo dell’esecuzione forzata a meno che la sospensione non sia disposta dal Giudice.

E’ anche possibile, entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza, richiedere una rateizzazione dell’importo (art. 26 Legge 689/81) esibendo idonea documentazione attestante le condizioni economiche disagiate. Le rate possono variare da un minimo di tre ad un massimo di trenta. Se la rateizzazione è concessa, l’ufficio emette un provvedimento con l’indicazione delle scadenze e degli importi delle rate. E’ comunque fatto obbligo di pagare nei termini e comunicare l’avvenuto pagamento. In mancanza decade il diritto alla rateizzazione e dovrà essere pagata l’intera somma in un’unica soluzione.

Se non è concessa la rateizzazione il pagamento va fatto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto dell’istanza.

Quando non si provvede a pagare l’ordinanza, l’Ufficio inizia la procedura coattiva con l’iscrizione del nominativo nei ruoli esattoriali per l’emissione della cartella esattoriale.

 


 

ESECUZIONE FORZATA (art. 27 legge 689/81)

Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell’ordinanza, l’Ufficio, entro 5 anni dalla notifica, attiva la procedura di riscossione della somma trasmettendo il ruolo al Concessionario per la riscossione.

L’importo è maggiorato del 10% per semestre compiuto di ritardo più l’interesse maturato per le frazioni di semestre.

La cartella esattoriale è il documento contenente tutte le indicazioni: importo da pagare, codice tributo, ente impositore, termini di pagamento ecc.

Per le modalità di pagamento occorre rivolgersi al Concessionario per la Riscossione, per le informazioni nel merito della cartella occorre, invece, rivolgersi alla Camera di Commercio secondo le indicazioni contenute nella cartella stessa.

In caso di mancato pagamento il Concessionario per la Riscossione attiva  la procedura di esecuzione forzata a sua cura e responsabilità.

Se vi sono condizioni di temporanea difficoltà economica è possibile chiedere all’Esattore la rateizzazione del pagamento.

Se, invece, il soggetto interessato ritiene che esistano i presupposti per l’annullamento dell’iscrizione a ruolo può proporre, in carta semplice, istanza di sgravio in autotutela alla Camera di Commercio (l’istanza non è interruttiva dei termini) ovvero opposizione all’esecuzione/agli atti esecutivi nelle forme ordinarie innanzi all’Autorità Giudiziaria,  per vizi di regolarità formale della cartella o del procedimento di esecuzione esattoriale, per illegittimità dell’iscrizione a ruolo, per omessa notifica della cartella o per pregresso pagamento della sanzione (artt. 615 e ss. c.p.c.)

Il ricorso non è sospensivo del provvedimento di esecuzione forzata a meno che il Giudice non disponga diversamente.

 


 

IL SEQUESTRO

Gli organi di vigilanza oltre il verbale di contestazione per l’illecito amministrativo, possono elevare anche il verbale di sequestro della merce o delle attrezzature e inviare copia alla Camera di Commercio per il provvedimento di confisca.

I beni sequestrati sono a disposizione dell’autorità amministrativa, il loro utilizzo è reato.

Contro il verbale di sequestro è possibile, ove sussistano idonee motivazioni, presentare opposizione in carta semplice in qualunque momento (art. 19 L. 689/81).

Se l’opposizione è accolta l’ufficio dispone il dissequestro, altrimenti emette l’ordinanza di confisca.

Sia il provvedimento di sequestro che di confisca sono notificati all’interessato.

Contro l’ordinanza di confisca è possibile fare ricorso al Tribunale competente per territorio

 


 

Il Servizio Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore è sito in Napoli – Corso Meridionale 58 – ed è aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00 previo appuntamento.

Il trasgressore o l’obbligato in solido possono chiedere informazioni all’ufficio prendendo visione degli atti del procedimento sanzionatorio presso la Camera di Commercio di Napoli competente per territorio.

E’ possibile inoltre chiedere una copia degli atti, previo pagamento di 5 euro per diritti di segreteria e 0,10 euro per ogni pagina fotocopiata. Il versamento va effettuato tramite il canale PagoPA, specificando il numero dell’ordinanza e il numero delle copie richieste.

Sia le informazioni che la presa visione o le copie costituiscono un diritto di accesso solo per il soggetto interessato.

Per i terzi è possibile unicamente se muniti di delega scritta, in carta semplice, unitamente alla copia del documento di riconoscimento valido del delegante.