Etichettatura e sicurezza dei prodotti

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Il giocattolo è un prodotto concepito per essere utilizzati da minori di 14 anni è quindi importante che il suo uso non comprometta la salute dell'utilizzatore e più in generale che esso sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza dettati dal legislatore.
Identificare un giocattolo sicuro è semplice basta fare attenzione che sulla confezione compaiano in maniera visibile, leggibile, indelebile ed in lingua italiana degli elementi minimi:
1) il marchio CE.  
La marcatura CE rappresenta la conformità del giocattolo alle norme europee, essa può essere posta dal fabbricante sul giocattolo stesso e/o sul suo imballaggio. Il marchio CE è un marchio obbligatorio ed i giocattoli che ne sono privi non possono essere immessi nel mercato italiano. La marcatura deve rispettare le specifiche e le proporzioni presenti nella figura di seguito riportata e deve avere un’altezza minima di 5 mm.

  
La norma vieta l’apposizione di marchi che, per loro caratteristica, possano confondersi con il marchio CE, così come la copertura, anche parziale, del marchio con altri marchi.
Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti, la marcatura CE può essere apposta su un’etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile ed i giocattoli sono venduti in espositori che siano stati inizialmente utilizzati come imballaggi per i giocattoli, la marcatura CE dovrà essere stampata sull’espositore stesso. La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare
2) l’indicazione del tipo, del lotto, di serie, del modello o di ogni altro elemento che consenta l’identificazione univoca del prodotto. Tali informazioni vanno riportate sul prodotto o sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento: Esse devono essere visibili, facilmente leggibili e comprensibili.
3) Il nome e dell’indirizzo completo del costruttore o del suo rappresentante autorizzato o dell’importatore se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea. Tali informazioni permettono di contattare in caso di necessità il fabbricante, il suo rappresentante o l’importatore.
4) Le istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana 
Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza sono indicazioni essenziali per il corretto uso del giocattolo, esse devono essere riportate almeno in lingua italiana ed essere precedute, a seconda dei casi, dalla parola “Attenzione” o “Avvertenza” o “Avvertenze”. Le avvertenze sono apposte in modo chiaramente visibile, facilmente leggibile, comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un’etichetta o sull’imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l’uso di cui esso è corredato. Tra le avvertenze rientrano anche quelle relative a restrizioni d’uso relative alla  fascia di età per la quale il giocattolo è stato progettato. In assenza di un’età consigliata si presuppone che il giocattolo sia destinato a tutte le età (0-14 anni). Ci sono alcune avvertenze che determinano la decisione di acquistare o meno il giocattolo, come, per esempio, l’età minima e massima degli utilizzatori queste informazioni devono figurare sull’imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell’acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso
SE ACQUISTATE GIOCATTOLI PER BAMBINI SOTTO I TRE ANNI, È BENE ASSICURARSI CHE NON CONTENGANO PICCOLE PARTI ACCESSIBILI: potrebbero causare rischio di ingestione. I giocattoli realizzati per bambini di età superiore a 3 anni, ma potenzialmente utilizzabili da bambini di età inferiore ai 3 anni, devono riportare la seguente avvertenza: 
”ATTENZIONE: NON ADATTO A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 36 MESI” (oppure “3 ANNI”, oppure il pittogramma del viso del bambino con il segnale di divieto), seguita dalla motivazione di rischio, ad esempio: “CONTIENE PICCOLE PARTI CHE POTREBBERO ESSERE INGERITE O INALATE”. 

Enti preposti ai controlli e modalità di controllo
Autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli è il Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza.
Il Ministero dello Sviluppo Economico partecipa al sistema RAPEX (Community Rapid Information System), il sistema di allerta rapida che raccoglie le segnalazioni di prodotti non sicuri provenienti da tutti i paesi dell'Unione Europea e che viene aggiornato settimanalmente
Il Ministero della salute svolge le funzioni di autorità di vigilanza limitatamente ai rischi sulla salute connessi alle proprietà chimiche dei giocattoli e ai rischi di infezione e malattia connessi a contaminazione microbiologica. A tal fine si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto Superiore Sanità. I controlli alle frontiere esterne sono svolti dall' Agenzia delle Dogane.

I controlli ispettivi sono condotti nei luoghi della produzione, dello stoccaggio e della distribuzione presso produttori, importatori, distributori.
I controlli possono essere:
• Controlli visivi volti a verificare che sul prodotto immesso in commercio siano presenti tutte le indicazioni obbligatorie;
• Controlli documentali volti a verificare che il produttore abbia posto in essere tutte le procedure atte a dimostrare la conformità del giocattolo ai requisiti di sicurezza e la continuità della fabbricazione
• Controlli fisici (prelievo e analisi di campioni) che consistono nel sottoporre il prodotto a prove di laboratorio previste dalle norme armonizzate o norme applicabili, tali prove sono effettuate da Organismi notificati. In genere il controllo fisico è' accompagnato anche da un controllo documentale.

Per l’esecuzione di questi controlli e delle analisi tecniche di conformità gli enti pubblici di vigilanza si avvalgono di Organismi notificati di certificazione. Questi sono laboratori che vengono riconosciuti “parte terza” dai sistemi nazionali di accreditamento e vengono abilitati ad eseguire prove ed esprimere valutazioni riguardo la conformità dei prodotti alle norme.

normativa comunitaria
• DIRETTIVA 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.
• DIRETTIVA 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.
• DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
• Regolamento (CE) n.765/2008.

normativa nazionale
• D.Lgs. 11/4/2011, n.54 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
• D.Lgs. 27/9/1991 n.313 - Attuazione della Direttiva n.88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell’Art.54 della L. 29 dicembre 1990, n.428.
• D.Lgs. 6/9/2005 n.206 - Codice del consumo, Artt. 102 – 113.
• D.M. 20/3/2008 - Recepimento della Direttiva 2005/84/CE, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi nei giocattoli e negli articoli di puericultura.

norme armonizzate
Le norme armonizzate sono quelle che, se applicate volontariamente dal fabbricante, garantiscono presunzione di conformità dei giocattoli:
• EN 71-1: 2011 Parte 1: Proprietà fisiche e meccaniche.
• EN 71-2: 2011 - Parte 2: Infiammabilità.
• EN 71-3:1994 + A1: 2000 + AC:2000 + AC:2002 Parte 3: Proprietà chimiche - migrazione di alcuni elementi.
• EN 71-4:2009 Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse.
• EN 71-5:1993 + A1:2006 + A2:2009 Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica.
• EN 71-7: 2002 Parte 7: Pitture a dito - Requisiti e metodi di prova.