Elenco sottoprodotti

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E' operativo l'ELENCO DEI SOTTOPRODOTTI previsto dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (in Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38) recante «Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti».

L'articolo 10 del suddetto Regolamento stabilisce che le CCIAA istituiscano un elenco accessibile via telematica al quale possono iscriversi (non si tratta di un obbligo) produttori ed utilizzatori di sottoprodotti.

Finalità di tale elenco (che non ha alcun valore abilitativo) è quella di rappresentare uno strumento di trasparenza per facilitare gli scambi.

Il Regolamento introduce criteri per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto (ovvero come residuo di lavorazione che viene riutilizzato in un altro ciclo produttivo) anziché come rifiuto. Tuttavia, il provvedimento non innova la disciplina sostanziale generale del settore (art.184-bis del D.lgs 152/2006) e non è vincolante: è lasciata all’operatore la possibilità di scegliere mezzi di prova individuati in autonomia, e diversi da quelli previsti dal Regolamento.
 
Le imprese possono iscriversi, senza alcun onere, con procedura telematica che prevede l'accesso con firma digitale intestata al legale rappresentante o comunque a persona di impresa, la cui qualifica viene validata mediante interoperabilità con il Registro Imprese.
Al momento dell'iscrizione l'impresa deve indicare, oltre ai dati anagrafici che vengono ripresi dal RI:
1) le unità locali (impianti) che intende iscrivere: ogni impresa può iscrivere più unità locali, laddove l'attività di produzione o riutilizzo avvenga in più impianti. Con una sola pratica l'impresa potrà iscrivere più unità locali.
2) la qualifica (produttore o riutilizzatore): nel caso l'unità locale sia produttore e riutilizzatore andrà indicata due volte.
3) per ogni sottoprodotto dovrà indicare:
  • attività produttiva (classificata con codice ATECO) che genera il sottoprodotto o nella quale il sottoprodotto è impiegato
  • Nome commerciale del sottoprodotto :il sistema consente di verificare i nomi dei sottoprodotti che altri utenti hanno inserito associandoli alla medesima attività di provenienza o riutilizo. Non esiste una codifica standard
  • Descrizione del sottoprodotto: libera
4) Potrà allegare un file (p.es. certificazione o altro documento).
5) Completato il caricamento l'utente firma digitalmente il modulo e lo trasmette e ottiene una ricevuta di avvenuta iscrizione.
 
Non sono previsti diritti di segreteria, nè bolli, nè alcuna istruttoria da parte della CCIAA e l'utente risulta immediatamente iscritto negli elenchi.
 
In area pubblica è prevista la consultazione degli elenchi, con parametri di ricerca territoriali, di tipologia utente (produttore/utilizzatore) e di ciclo produttivo di produzione/ riutilizzo.
 
Gli elenchi, accessibili unitariamente dal sito, www.elencosottoprodotti.it, sono organizzati per Camera di commercio, così come richiesto dal decreto n. 264/2016.